| Documenti
- Decisione n. 1869/’81 del Consiglio di Stato
della Repubblica Italiana, relativo al Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio, alla sua posizione
giuridica e all’uso delle sue onorificenze (1981)
| 1052/53/54/55 |
Pareri
- Sezione prima |
CONSIGLIO
DI STATO |
1869/81 — 26 novembre 1981 —
Ministero affari esteri (Quesito)
Autorizzazione e concessione - Onorificenze e distinzioni
cavalleresche - Conferimento in Italia - Esclusività
dell'Ordine al merito della Repubblica - Conferimento
da parte di Ordini esteri - Uso in Italia da parte di
cittadini italiani - Autorizzazione - Necessità
- Eccezioni.
Autorizzazione e concessione - Onorificenze e distinzioni
cavalleresche - Conferite da Ordini stranieri - Autorizzazione
all'uso ex art. 7 L. n. 178 del 1951 - Ordini «
non nazionali » - Nozione.
Ente pubblico e privato - Ordine costantiniano di San
Giorgio - E' istituzione cavalleresca « non nazionale
» ai fini dell'art. 7 L. n. 178 del 1951.
Autorizzazione e concessione - Onorificenze e distinzioni
cavalleresche - Conferite da Ordini esteri - Autorizzazione
all'uso ex art. 7 L. n. 178 del 1951 - S.M.O. Costantiniano
di San Giorgio - E' legittimato.
A seguito dell'entrata in vigore della L. 3 marzo
1951 n. 178, è vietato in Italia il conferimento
di onorificenze o distinzioni cavalleresche nazionali
diverse da quelle « al merito della Repubblica
» e quelle estere — statuali o non
statuali — possono essere usate da cittadini italiani
nel territorio della Repubblica solo se autorizzate
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro degli affari esteri, eccezion fatta per
le onorificenze, decorazioni e distinzioni della Santa
Sede, dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro e del
Sovrano Militare Ordine di Malta, il cui uso continua
ad essere regolato dalle rispettive disposizioni.
Ai fini dell'autorizzazione prevista dall'art. 7 L.
3 marzo 1951 n. 178 per l'uso delle onorificenze e distinzioni
cavalleresche da parte di cittadini italiani nel territorio
della Repubblica, gli Ordini cavallereschi « non
nazionali » ivi ipotizzati sono quelli totalmente
estranei all'ordinamento italiano, ma non promananti
da un ordinamento statuale straniero, e cioè
le Istituzioni costituite ed operanti all'estero, ma
non espressioni di ordinamenti statuali sovrani, le
quali abbiano ottenuto un riconoscimento che ne identifichi
l'esistenza e ne legittimi giuridicamente la dignità
cavalleresca.
Il Sovrano Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio
è un'istituzione cavalleresca non statuale, ma
dinastico-familiare, totalmente estranea all'ordinamento
italiano, come orìgini e come evoluzione storica,
che ha costantemente ottenuto il riconoscimento dell'ordinamento
canonico, e pertanto va qualificato come « Ordine
non nazionale » ai sensi e per gli effetti dell'art.
7 L. 3 maggio 1951 n. 178 (1).
I cittadini italiani insigniti di onorificenze o distinzioni
cavalleresche del Sovrano Militare Ordine Costantiniano
di San Giorgio possono ottenere l'autorizzazione a farne
uso nel territorio della Repubblica, ai sensi e con
le modalità previste dall'art. 7 L. 3 narzo 1951
n. 178.
(1)
L'ordine Costantiniano di San Giorgio vide la luce a
Costantinopoli in quel periodo storico tanto travagliato
e tanto rilevante per tutta la storia europea che precedette
la conquista della capitale dell'Impero Bizantino da
parte dei Turchi di Maometto II. Esso fu, infatti, fondato
dai Paleologhi, quando ancora sedevano sul trono di
Bisanzio, e nacque quale entità religiosa, militare
e patrimoniale direttamente legata alla loro famiglia.
Quando i Paleologhi, nel 1453, ripararono in Italia,
l'Ordine Costantiniano vi venne anch'esso trasferito
con la famiglia fondatrice, e Leone X dettò norme
giuridiche relative all'Ordine sotto il profilo dei
suoi aspetti religiosi, autorizzando i Paleologhi a
continuare, anche quale dinastia in esilio, questa loro
particolare attività di Capi del loro Ordine
dinastico. Venuta ad estinzione, intorno al 1570, la
famiglia imperiale bizantina, il Papa Paolo III Farnese
trasferì l'Ordine Costantiniano di San Giorgio
alla propria famiglia, peraltro a titolo oneroso, compensando
gli eredi in via di sangue dei Paleologhi. In tal modo,
tra la fine del '500 e gli inizi del '600, l'Ordine
Costantiniano di San Giorgio iniziò una sua nuova
fase storica, pur nella più stretta propria continuità,
diventando Ordine familiare (ovvero dinastico) della
Casa allora sovrana dei Farnese di Parma e Piacenza,
che lo dotarono ulteriormente di beni, i cui redditi
erano destinati a scopi benefici e preoccupandosi di
ottenere l'approvazione pontificia dei suoi Statuti,
come avvenne anche nel 1699 con lal Bolla Sincerae
fidei di Papa Innocenzo XII del 24 ottobre di quell'anno.
Nel secondo decennio del '700, essendo venuta ad estinzione
la Casa dei Farnese ed essendo passati i suoi beni da
Elisabetta Farnese, ultima della Casa, al figlio Carlo
III di Borbone, Re di Napoli e di Sicilia, la titolarità
dell'Ordine passò a questa terza Casa Reale e
Papa Clemente XI sanzionò il trasferimento con
la Bolla Militantis Ecclesiae del 26 giugno 1718.
Il 6 ottobre 1759, quando Carlo III di Borbone lasciò
il trono di Napoli e di Sicilia per ascendere a quello
di Spagna, tutti i beni familiari che egli possedeva
in Italia, storicamente noti come farnesiani, vennero
da lui ceduti al proprio figlio Ferdinando; tra questi
era compreso l'Ordine Costantiniano. Papa Pio VI, con
la Bolla Rerum Humanarum del 27 marzo 1777 riconobbe
nuovamente l'Ordine Costantiniano quale bene dinastico
e familiare della Casa di Borbone - Due Sicilie. Da
questa Casa l'Ordine non doveva più uscire. Esso
è stato ininterrottamente conferito sia dai Capi
della Famiglia Reale delle Due Sicilie (Ferdinando I;
Francesco I; Ferdinando II e Francesco II) e sia, dopo
il 1860 dai Capi della stessa Casa in esilio: Francesco
II, il quale aveva assunto il titolo di Duca di Castro,
continuò a conferirlo, seguito dai suoi successori,
Alfonso di Borbone, Conte di Caserta, Ferdinando, Duca
di Calabria, Ranieri, Duca di Castro e dall'attuale
Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, il vivente
Ferdinando Maria, Duca di Castro, nonché Duca
di Calabria, cittadino francese e residente in Francia.
Con l'avvento del Regno d'Italia, il nuovo Stato Italiano
procedette alla confisca dei beni materiali dell?ordine
Costantiniano di San Giorgio, alla stregua di ciò
che fu fatto per tutti i beni appartenuti alla cessata
Casa Reale di Napoli. Il Consiglio di Stato richiesto
dal Ministero degli interni il 27 settembre 1861, espresse
l'avviso che nessuna disposizione avesse abolito gli
Ordini cavallereschi istituiti dai Borbone nel cessato
Regno di Napoli e che la demanializzazione dei beni
dell'Ordine non avesse tolto vita all'Ordine stesso.
Anche lal suprema Corte di cassazione, con due sentenze
dell'11 luglio 1871, dichiarò « né
caducato, né abolito l'Ordine Costantiniano »
e che col decreto di Garibaldi del 12 settembre 1860,
che faceva entrare nel Demanio statale i beni materiali
dell'Ordine, si era disposto « soltanto che i
beni dell'Ordine Costantiniano, amministrati già
sotto la dipendenza del Ministero della Presidenza dei
Ministri del Regno delle Due Sicilie, erano dichiarati
beni nazionali ».
DIRITTO
— Il quesito posto dal Ministero degli Affari
esteri concerne, sostanzialmente, la possibilità
di inquadrare il S.M.O. Costantiniano di San Giorgio
fra gli « Ordini non nazionali », l'uso
delle cui onorificenze o distinzioni cavalleresche è
autorizzabile in favore dei cittadini italiani, con
decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 7 della L.
3 marzo n. 178.
Il quesito presuppone, pertanto, da un lato, l'interpretazione
della formula legislativa suddetta, e, dall'altro, la
definizione della natura giuridica dell'Ordinamento
costantiniano, ai fini dell'applicazione della legge
in questione.
Sul primo punto il Consiglio osserva che la fattispecie
« Ordini non nazionali », presa in considerazione
dalla legge, non è dalla stessa definita, donde
la comprensibile incertezza interpretativa.
Per chiarire la relativa nozione occorre rifarsi al
sistema della legge n. 178 che, nell'istituire l'ordine
« al merito della Repubblica italiana »,
ha dettato norme per l'uso o il divieto di onorificenze,
decorazioni e distinzioni cavalleresche diverse.
Il criterio seguito dal legislatore del 1951 è
stato quello di non innovare circa l'uso delle onorificenze
della Santa Sede, dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro
e del S.M.O.M.; di vietare rigorosamente e penalizzare
il conferimento e l'uso di onorificenze di enti, associazioni
o privati; di sopprimere l'Ordine della SS. Annunziata
e relative onorificenze, nonché quello della
Corona d'Italia, con cessazione del conferimento ulteriore
delle onorificenze dei Santi Maurizio e Lazzaro. Nei
confronti delle onorificenze conferite da Stati esteri
o da « Ordini non nazionali », lo stesso
legislatore ha previsto l'apposito procedimento autorizzatorio
ricordato, su proposta del Ministro per gli Affari esteri.
Dal quadro normativo indicato emerge, dunque, il divieto
di onorificenze nazionali diverse da quelle «
al merito della Repubblica » e l'autorizzabilità
di quelle estere, sia statuali che non statuali, a parte
la salvezza della normativa vigente per le onorificenze
dalla Santa Sede, dell'Ordine equestre del Santo Sepolcro
e del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Il criterio adottato dal legislatore induce a ritenere,
anche sulla base del testuale, elemento rappresentato
dalla proposta riservata al Ministero degli Affari esteri,
che gli « Ordini non nazionali » siano,
in linea di principio, quelli totalmente estranei all'Ordinamento
italiano, ma non promananti da un ordinamento statuale
straniero. Infatti da una parte, lo Stato italiano vieta
assolutamente a soggetti dell'ordinamento interno il
conferimento di onorificenze, e, dall'altro, si riserva
di autorizzare, in favore di cittadini italiani, quelle
promananti da Stati esteri e da Ordini (cavallereschi)
« non nazionali », segno evidente della
estraneità di questi ultimi anche dalla diretta
sovranità dei primi.
Si tratta, allora, di una categoria di Ordini, cioè
di istituzioni cavalleresche, costituiti ed operanti
all'estero, ma non espressione di ordinamenti statuali
sovrani.
Restano, così, al di fuori della fattispecie
in esame, sia gli Ordini già appartenenti allo
Stato italiano e ad altri Stati, sia quelli privi di
identità cavalleresca perché non riconosciuti
da alcun ordinamento sovrano.
Invero, oltre al duplice elemento della non coincidenza
con la sovranità statuale di Stati esteri e della
estraneità all'ordinamento italiano, appare necessario
all'individuazione dell'Ordine « non nazionale
» un riconoscimento che ne identifichi l'esistenza
e ne legittimi giuridicamente la dignità cavalleresca.
Ora, tale riconoscimento, mentre per quanto detto, non
può essere ricercato nell'ordinamento italiano,
deve rinvenirsi in quello di ordinamenti stranieri,
come l'ordinamento canonico (della Santa Sede), ovvero
di Stati esteri, compreso, fra questi, l'ordinamento
del Sovrano Militare Ordine di Malta.
Tale sembra essere proprio il caso del S.M.O. Costantiniano
di San Giorgio.
Infatti, come la documentazione portata dal riferente
Ministero attesta, l'Ordine costantiniano risulta totalmente
estraneo all'ordinamento italiano, sia come origini,
che come evoluzione storica. Sorto nel patrimonio araldico
e familiare degli ultimi imperatori sedenti sul trono
di Bisanzio, l'Ordine in questione seguì in Italia
la famiglia fondatrice e, dopo l'estinzione della stirpe
imperiale bizantina passò, con l'approvazione
della Santa Sede, in quello dei Farnese di Parma e di
Piacenza e, quindi, con il venir meno di quella Casa
dinastica, nel patrimonio dei Borbone già di
Napoli e di Sicilia, come dimostra la Bolla «
Militantis ecclesiae » di Papa Clemente XI (del
26 giugno 1718). Quando Carlo III di Borbone lascio
(il 6 ottobre 1759) il trono di Napoli e di Sicilia
per ascendere a quello di Spagna, l'Ordine Costantiniano,
insieme ai beni già farnesiani, restò
nel patrimonio dinastico e familiare della Casa di Borbone-Due
Sicilie, anche quando essa andò in esilio. Pur
dopo la devoluzione al demanio statale dei suo beni
materiali, l'Ordine Costantiniano rimase, infatti come
entità cavalleresca, religiosa e militare, nel
patrimonio familiare della Casa anzidetta, di cui è
attualmente Capo Ferdinando Maria Duca di Castro e Duca
di Calabria, cittadino francese, residente in Francia.
Mentre risulta, pertanto, documentata la plurisecolare
continuità storica dell'ordine, nel suo carattere
non statuale, ma dinastico-familiare, appare sempre
e costantemente, per esso, presente e operante il riconoscimento
nell'ordinamento canonico, sino all'attuale Pontefice
che (nel 1980) ha preso determinazioni - come afferma
esplicitamente il riferente Ministero - su aspetti religiosi
dell'Ordine medesimo, del pari sempre riconosciuto dal
S.M.O.M.
In base a quanto sopra esposto si conferma, dunque,
la esistenza di tutti gli elementi richiesti dalla fattispecie
legislativa, che concorrono a qualificare l'Ordine Costantiniano
come « Ordine non nazionale », ai sensi
e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 178 del
1951.
Da ciò deriva la legittimazione dei cittadini
italiani insigniti dal legittimo titolare del potere
di conferire onorificenze costantiniane a chiedere l'autorizzazione
all'uso delle stese nel territorio della Repubblica
e, quindi la proponibilità, da parte del riferente
Ministero, in presenza delle necessarie condizioni e
salve le valutazioni discrezionali di sua esclusiva
competenza, del relativo decreto al Presidente della
Repubblica.
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