Real Casa di Borbone delle Due Sicilie Cronache Costaniniane
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La Real Casa di Borbone oggi



  Il Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e
la Real Casa di Borbone delle Due Sicilie

Dinanzi ad un notaio e a testimoni (fra cui, come si nota dal testo dell'Atto, suo Padre Alfonso Conte di Caserta e capo della Real Casa, suo fratello maggiore Ferdinando Pio - il successore di Alfonso - e suo fratello minore Ranieri), in forma pertanto indiscutibile, Carlo di Borbone rinunciò per sempre al Regno delle Due Sicilie e a tutto quanto connesso (quindi anche al Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano) per sé e per i suoi eredi.

Atto di Cannes

(click sull'immagine per visualizzare il testo)

Come si evince sempre dalla lettura del testo, Carlo di Borbone fu costretto a tale rinuncia solenne proprio dalle leggi dinastiche di Casa Borbone, sempre e tutt'oggi in vigore.
Prima di esaminare velocemente tali leggi, chiudiamo il quadro storico della questione.
Nell'istante in cui Carlo di Borbone, secondogenito di Alfonso, firma l'Atto di Cannes, egli è escluso con tutti i suoi eredi diretti per sempre dal ramo delle Due Sicilie (ed infatti divenne un principe del ramo spagnolo dei Borbone), e pertanto alla morte del fratello maggiore Ferdinando Pio nel 1960, non avendo questi eredi maschi, la titolarità della Casa delle Due Sicilie (e il Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano) passarono senz'altro non a lui ma al fratello minore Ranieri di Borbone (1883-1973), e quindi a suo figlio Ferdinando, attuale Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie e Gran Maestro dell'Ordine.

Come si può notare ancor prima di scendere nel particolare storico-giuridico, l'evidenza dei fatti, la certezza giuridica e l'imprescindibile legge dinastica assicurano a Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie - e quindi a suo figlio Carlo - la titolarità della Real Casa, di tutti i suoi beni e quindi del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.
Del resto, scrive a riguardo uno storico di fama indiscussa come il prof. Coniglio, Direttore dell'Istituto Storico-Politico della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi "Federico II" di Napoli: "Il ramo primogenito dei Borbone di Napoli non si estinse con Francesco II, anche se questi morì privo di eredi. Continuò la dinastia il secondo figlio di Ferdinando II, Alfonso Conte di Caserta... Da Alfonso nacquero, tra gli altri, due figli, Ferdinando Pio Duca di Calabria e Ranieri Maria. Ferdinando Pio si spense nel 1960 senza eredi maschi (...) Gli successe come capo della famiglia il fratello Ranieri Maria Duca di Castro, morto nel 1973, trasmettendo il titolo al figlio Ferdinando Maria (…) che, nel 1963, ebbe a sua volta un figlio Carlo... che continua così la discendenza". Cfr. G. CONIGLIO, I Borbone di Napoli, Corbaccio, Milano 1999, p. 460. Anche gli altri maggiori storici dei Borboni, nei loro studi e nelle loro rappresentazioni dell'albero genealogico, confermano che capo della Real Casa, dopo Ferdinando Pio, è stato Ranieri(e quindi suo figlio Ferdinando, attuale Duca di Castro). Cfr. ad esempio F. VALSECCHI, Il riformismo borbonico in Italia, Bonacci, Roma 1990, p. 14; F. CUOMO, Gli ordini cavallereschi nel mito e nella storia di ogni tempo e paese, prefazione di Amedeo di Savoia, Duca d'Aosta, Newton Compton, Roma 1992, p. 125.

Ulteriori chiarimenti storici e giuridici
Non vi possono quindi essere dubbi sul fatto che il diritto internazionale e dinastico assicurano la decadenza per Carlo di Borbone e i suoi eredi da ogni pretesa sul Regno delle Due Sicilie e i beni connessi.
Ma il lettore potrebbe porsi ancora una domanda, semplice e giusta. Perché Carlo fu costretto alla rinuncia? Non avrebbe potuto sposare l'Infanta e mantenere i suoi diritti sulle Due Sicilie?
Come si evince dalla lettura del testo dell'Atto di Cannes, Carlo di Borbone fu costretto alla rinuncia dei suoi diritti dinastici proprio per il fatto stesso di divenire "Principe spagnolo", e pertanto possibile erede al Trono di Madrid. Perché?
La storia e il diritto internazionale ci danno la certa risposta a tale dubbio.
Scrive a riguardo un luminare della giurisprudenza di fama indiscussa come il Prof. Ettore Gallo, già membro del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente della Corte Costituzionale, nel suo ultimo libro scritto prima della morte: «Questo atto di rinuncia, espresso all'interno degli ordinamenti allora vigenti, ed in particolare delle leggi regolatrici dei diritti dinastici e familiari, è stato, è e sarà sempre universalmente riconosciuto poiché altro non configura che l'esplicita concretizzazione sia del Trattato di Napoli che della Prammatica di Carlo III, atti risalenti entrambi al 1759» E. GALLO, Il Gran Magistero del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, prefazione di S. Em. il card. Mario Pompedda, Il Minotauro, Roma 2002, p. 41.. Per capire ancor meglio le ragioni storico-dinastico-giuridiche per le quali il Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie non può allo stesso tempo appartenere alla Real Casa dei Borbone di Spagna, occorre tener presente che quando nel 1759 Carlo di Borbone, fino a quel momento Re di Napoli e Sicilia dal 1734, ereditò il Trono di Madrid, egli stesso, prima di lasciare Napoli, dovette appunto abdicare dal Trono di Napoli e Sicilia in favore del figlioletto Ferdinando, e questa necessità trova spiegazione già nel Trattato di Aquisgrana del 18 ottobre 1748, quindi in una legge fondamentale di Casa Borbone-Spagna, detta "Nuovo Regolamento per la Successione di questi Regni", che proibivano a Carlo (e a tutti i suoi successori) di essere Re di entrambi i Regni.
Inoltre, proprio lasciando Napoli, Carlo firma il Trattato al cui art. 2 testualmente può ancora leggersi: «Il Regno di Spagna e delle Indie non potrà essere unito sotto lo stesso monarca a quello delle Due Sicilie, tranne nel caso - Iddio non voglia - in cui le Case Reali di Spagna e delle Due Sicilie venissero ridotte ad una sola persona: nel quale caso si troverà in detta Casa un Principe che non sia Re di Spagna né Principe delle Asturie che abbia prestato o vada a prestare giuramento, e a questi si dovrà cedere il Regno delle Due Sicilie con tutti i suoi stati, beni ed appannaggi italiani; pertanto Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica ed i suoi discendenti ed eredi e successori riconosceranno questo Principe e i suoi discendenti ed eredi e successori come legittimi sovrani».

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